Pagina 140 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli
studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del
servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-
bis
. È consentito, altresì,
sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap,
sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
tutorato specializzato
(13)
.
5-
bis
. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo
(14)
.
(13)
Comma così sostituito dall'
art.
1
,
L. 28 gennaio 1999, n. 17
.
(14)
Comma aggiunto dall'
art.
1
,
L. 28 gennaio 1999, n. 17
.
17.
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma,