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(11)
La Corte costituzionale, con
sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226
(Gazz.
Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera
c
),
sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost.
15.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'
articolo
14, decimo comma
, della
legge 20 maggio 1982, n. 270
, e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e
la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13,
39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt.
13, 39 e 40
(12)
.
(12)
Vedi, anche, il
D.M. 26 giugno 1992
e gli
artt.
1
e
3
,
D.P.R. 28 marzo
2007, n. 75
.