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2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'
articolo
4
della
legge 19 novembre 1990, n. 341
, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'
articolo
4,
comma 3
, della citata
legge n. 341 del 1990
. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'
articolo
3, comma 3
,
della citata
legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'
articolo
3, comma 2
, della citata
legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di
sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990
.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al
comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del
diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'
articolo
9
della citata
legge n. 341 del
1990
, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417
, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
e all'
articolo
65
della
legge 20 maggio
1982, n. 270
.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo
o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a
),
possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.