classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti
(9)
.
6-
bis
. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi
tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui
alla lettera
b
) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle
risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5-
bis
dell'articolo 16
(10)
.
(9)
Vedi, anche, il
D.M. 9 luglio 1992
.
(10)
Comma aggiunto dall'
art.
1
,
L. 28 gennaio 1999, n. 17
.
14.
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'
articolo
26
del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
, nel rispetto delle
modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'
articolo
4
della
legge 9 maggio 1989, n.
168
. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a
) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b
) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in
relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c
) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con
deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4,
secondo comma, lettera
l
), del
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416
, su proposta del consiglio di classe o di interclasse,
può essere consentita una terza ripetenza in singole classi
(11)
.