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essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione coordinate;
b
) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando
la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c
) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d
) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti;
e
) la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419
, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo
42, comma 6, lettera
h
).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1, lettera
e
), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle