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impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di
handicap
e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di
cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-
pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
(8)
Per l'interpretazione autentica del presente comma 5, vedi l'
art.
2
,
D.L.
27 agosto 1993, n. 324
.
13.
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360,
e 4 agosto 1977, n. 517 , e successive modificazioni, anche attraverso:
a
) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'
articolo
27
della
legge 8 giugno 1990, n. 142
. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a
forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono