17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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riferimento ai residenti nei territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle
politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra
le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale,
l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta,
anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di
codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto
presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali
e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni
del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta
alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli
obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure
e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque
provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Disposizioni transitorie e finali
1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI puo' essere richiesto
nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che effettuano la
richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono gia'
beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine
del primo trimestre 2018.
2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto
previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del
beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6,
comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso in assenza della
comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di
prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi
informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e
dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio,
puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista la deroga alle
previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonche' prevedere un
periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il
beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data
del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del
ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone il
versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai
medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita'
nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui
all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI il solo incremento
dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000
euro annui.
5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, e
all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro