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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e'
organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e
assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione
e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza
a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi
territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di
accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche
quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti,
conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le
modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate
specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere
a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono
integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari
del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni
disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del
2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati
del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con
riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese
disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative
della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche
sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione
e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca
dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis,
della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del
presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita'
istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai
beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle
regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le
medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali
e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con