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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le opportune variazioni di bilancio.
7. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 26
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto
all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150.
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando