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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di
seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle
prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla
programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione
delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente
percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla
programmazione e alla progettazione integrata degli interventi
mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche
sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle
prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di
cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che
sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a
sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua
volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e'
organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono
raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati
e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel
tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono
questi ultimi non identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi
all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite
delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa
regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali,
incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni
che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce
illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di
fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita'
erariale del funzionario responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma
3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni
sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a),
numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n.
206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma,
resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206
del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la
disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del