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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le politiche relative
agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo
periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le
conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23
Coordinamento dei servizi territoriali
e gestione associata dei servizi sociali
1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi
territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi
competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la
formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla
realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia' previsto,
ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che
gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita'
di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le
delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per
l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi
di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove
opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati
nell'ambito delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita'
coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del
presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per
la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma
del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232
del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione associata
all'ente che ne e' responsabile, fermo restando che dalla medesima
gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome
individuano altresi' strumenti di rafforzamento della gestione
associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a
livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti
degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia
e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti
dai programmi operativi nazionali.
Art. 24
Sistema informativo unitario dei servizi sociali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche