17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di
assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su
proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo'
formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti
sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime,
in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta
alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la
prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite
con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di
lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per
la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla
costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali
e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
Art. 22
Riorganizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una
riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita
la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la
programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti
di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici
dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di
informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per
l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti
della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta
alla poverta' e per la programmazione sociale e' contestualmente
soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche
sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di
livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su
proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale
interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura,
attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo,
nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo,
nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti
di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata
e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e la
promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione