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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio,
il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di continuita'
nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e
comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1.
L'intero periodo di fruizione del SIA e' comunque dedotto dalla
durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
Art. 18
ASDI
1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto,
fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno
maturato i requisiti richiesti.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e
integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere
dal 2019.
3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno
2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle
risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS
dell'esaurimento delle erogazioni, nonche' dell'ammontare
complessivamente erogato, la quota non utilizzata e' disaccantonata.
Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a
legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso.
Art. 19
Carta acquisti
1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con
componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano
fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI e'
erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio
della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a
valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo
1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel
Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per 55 milioni di
euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55
milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal
2019 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della
legge n. 190 del 2014.
3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta
acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle
rendicontazioni inviate dall' INPS, emerga una strutturale e
certificata possibilita' di far fronte ai relativi oneri con un
ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come
rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del
Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di
spesa di cui all'articolo 20, comma 1.
Art. 20
Disposizioni finanziarie
1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo
Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui
15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in
1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo
4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel