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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
24/31
2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui
all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del
ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In
caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di
riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo
periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera
esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle
domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse
accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS
comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di
accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento
delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' eventualmente non
impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello
successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel medesimo
esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse
non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli
3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi
territoriali per il contrasto alla poverta', ai sensi dell'articolo
7, possono essere destinate al finanziamento di programmi
straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei
servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico
supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi
e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonche' al
finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera d). Le risorse possono altresi' essere utilizzate
per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, per la
valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
nonche' per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici
utilizzi in ciascun anno.
Capo IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI
SOCIALI
Art. 21
Rete della protezione e dell'inclusione sociale
1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale
nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli
interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, di seguito denominata ĞReteğ, quale organismo di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di
cui alla legge n. 328 del 2000.