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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo
per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di
cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);
d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle
altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed esprime
il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e
monitoraggio del ReI, nonche' degli altri interventi di contrasto
alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio
sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un
gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e
dell'inclusione sociale.
5. L'Osservatorio e' costituito da rappresentanti delle
amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del
Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla poverta',
per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti
eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
rinnovabile.
6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle
Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di
contrasto alla poverta', anche con riferimento alla poverta'
educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema;
b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali
problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI.
7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e
dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato.
Capo III
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA
POVERTĄ
Art. 17
SIA
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data
anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato
per la durata e secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015,
come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilita' di
richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti di
cui al presente comma e' consentita la possibilita' di prelievi di
contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la
richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la
trasformazione del SIA in ReI secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per
l'anno 2018 e' posta a carico del Fondo Poverta' esclusivamente
l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione
del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta del numero
di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento
del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo
6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la