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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli
esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con
informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi,
incluse le professionalita' impiegate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato per la lotta alla poverta', predispone, sulla base delle
informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili
in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del
ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla
poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del ReI. La valutazione e' operata,
anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca
redatto in conformita' all'articolo 3 del Codice di deontologia e
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla
poverta', e' individuato un campione di ambiti territoriali,
corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari,
nel quale e' effettuata la somministrazione di questionari di
valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi
di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per
i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del
beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del
progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono
acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a
disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 4, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono
essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca
su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.
6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con
esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il
concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
«Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei.
Art. 16
Comitato per la lotta alla poverta'
e Osservatorio sulle poverta'
1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, e' istituito il
Comitato per la lotta alla poverta', di seguito denominato
«Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica
articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione
sociale di cui all'articolo 21.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla poverta' e
per la programmazione sociale, ed e' composto da un rappresentante
per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione
e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato e' definita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni
competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il principale organismo di condivisione di
esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale
nel contrasto alla poverta';
b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui