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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del
Fondo Poverta', ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono
regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme
previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere
l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla
poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un
unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI
unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene
conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i
requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con
l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle
anticipazioni della Provincia autonoma.
Art. 15
Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione del ReI
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere
garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento
al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce
l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale di cui
all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione,
consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a) e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e
predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine
definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la
lotta alla poverta', gli indicatori per il monitoraggio
dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli
essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli
interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito
il Comitato per la lotta alla poverta';
c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del
Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa in sede di
Conferenza unificata;
d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari
criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse
in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle
regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la
regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14,
comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle
criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico
di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle
eventuali carenze;
e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla
poverta' e all'Osservatorio sulle poverta', anche avvalendosi
dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di
seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 150 del 2015.
3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui
al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che
presentino le particolari criticita' di cui al comma 2, lettera d),
per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma
2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del
Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo
24, secondo le modalita' ivi definite, alimentata dagli ambiti
territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li
compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla