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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
19/31
autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale
per la lotta alla poverta', di programmazione dei servizi necessari
per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni,
nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta'. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale e'
comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono,
individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione
associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo
Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione
nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i trenta giorni
successivi alla determinazione della variazione.
3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la
lotta alla poverta', le regioni definiscono, in particolare, gli
specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e
servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7,
comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta'.
4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la
lotta alla poverta' le regioni e le province autonome individuano,
qualora non gia' definite, le modalita' di collaborazione e di
cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi
competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la
formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie
all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalita'
operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui
all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla
realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti
territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle
more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2,
le regioni e le province autonome individuano specifiche modalita'
per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei
familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non
coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo
15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o piu' comuni tra
quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti
nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi
di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, ne' da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province
autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma
3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio
dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al
comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con
riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere
su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta'
dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che
amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del
beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma
integra il Fondo Poverta' con le risorse necessarie all'intervento
richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita'
di cui all'articolo 9, comma 9.
7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di utilizzo, in favore dei residenti nel