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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Art. 13
Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali
per l'attuazione del ReI
1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano
congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni
cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito
territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia
autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare
l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la
programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi
sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per
l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche
abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale,
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) favoriscono con la propria attivita' istituzionale la
conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante
campagne informative nell'ambito dell'attivita' di comunicazione
istituzionale;
b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di
cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze
produttive del territorio e della comunita' territoriale, nelle
attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta';
c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei
requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari,
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni altro controllo di
competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione
del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto
a verificare l'effettiva situazione di bisogno;
d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di
una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano di zona
di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in
sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di
programmazione o del Piano regionale per la lotta alla poverta',
entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di
ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su
base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili
a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del
medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse
disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai
Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale;
e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei familiari
beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano,
secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8;
f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore,
secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione
degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di
evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e concorrenza;
g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI
alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarita',
ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.
Art. 14
Funzioni delle regioni e delle province autonome
per l'attuazione del ReI
1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e
programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province