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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il
nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la
sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto
della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del
beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto
della accertata discordanza si sia prodotto un incremento del
beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su
base mensile pari o superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti
reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente
possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il
nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del
ReI, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione
dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si
applica nei seguenti ammontari:
a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile
inferiore a 100 euro;
b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
100 euro a meno di 200 euro;
c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
200 euro a meno di 300 euro;
d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su
base mensile pari a 300 euro o superiore;
e) la sanzione e' comunque applicata nella misura massima nel
caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o
patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie
indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare,
rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono
tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU
aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione
dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.
10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo,
nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad
opera dell' INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate
nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
Poverta'. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal
beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente
articolo, il ReI puo' essere richiesto solo decorso un anno dalla
data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al comma 8, e
decorsi sei mesi negli altri casi.
12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili
di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi compresi i
casi di cui all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite dal medesimo
Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi
dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il
versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti
territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal
beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo