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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE e'
aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto
della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il
valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente
rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.
Art. 12
Sanzioni, sospensione e decadenza
1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono
tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto
personalizzato.
2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in eta'
attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni
feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo
modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato.
3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti
previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano
le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio
economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di una mensilita' alla seconda mancata
presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche
di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita', in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la
decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23, comma 5,
lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la
mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai
sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, in assenza
di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il
nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli
interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6,
comma 5, lettere c) e d), ovvero di altri impegni specificati nel
progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte
anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di
riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama
formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.
Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni
previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui
si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a
pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il
provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il
ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento
della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili
con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di
sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio.
7. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti
reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente