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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di
almeno sei mesi, accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE
corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite
le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non
precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione
alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi
flussi d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalita' precompilata
rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere
dalla medesima data, la DSU ha validita' dal momento della
presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3,
l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere
calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si
sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente
superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9,
comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere
avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il
reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si
chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma,
anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la
possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste
dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal
giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3,
al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE
corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo
11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di
disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Art. 11
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa
1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita'
lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare.
2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso
dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i
quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e, comunque, secondo le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche
all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti
del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati
per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato
per l'accesso al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della