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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalita' di cui al
comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto della quota
di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto
all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere
eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono prelevate
le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.
10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei
familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni, qualora
ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a
prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute
alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1,
comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai
medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI,
secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti,
ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas
naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere
adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio.
12. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dagli
ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre
amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
Art. 10
ISEE precompilato e aggiornamento
della situazione economica
1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con
l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni
disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati
i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta
eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti
gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a
tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE
possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza
rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e
le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU
precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi
telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo'
accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita
delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di
accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via
telematica dall'INPS.