17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
13/31
Art. 9
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI
1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso di cui
all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata
dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito
modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda
e' successivamente associata dall' INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni
che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della
richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di
gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),
secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto non
oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di
domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in
assenza del quale le richieste non sono esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente
alle attivita' di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di
residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui
al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla
richiesta del ReI.
4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla
comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per
l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri
archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro
automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici
dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del
ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione
del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove
non diversamente specificato, ferma restando la necessita' di
aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita'
dell'indicatore.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei
comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del
comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del
comma 4, il ReI e' riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme
del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di
occupazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento
condizionato del beneficio e' comunicato dall'INPS agli ambiti
territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma
4, primo periodo.
6. Il versamento del beneficio e' disposto dall'INPS
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del
progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fatto
salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25,
comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.
Le erogazioni sono disposte mensilmente.
7. Il beneficio economico e' erogato per il tramite della Carta
acquisti, ridenominata per le finalita' del presente decreto «Carta
ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta
acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilita' di prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore alla meta' del
beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla
valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo puo' essere
rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'.
8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni
e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.