17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della condizione economica,
incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c);
c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei
familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a
partire da quelli con persone di eta' pari o superiore a 55 anni,
prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2,
eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del
bisogno, di cui al comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in
coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a),
nonche' il parametro per cui tale valore e' moltiplicato, pari, in
sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino
all'unita';
e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del
beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui
all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla
lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a
due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i
nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo
Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre
detto ammontare;
g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali
di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 7, comma 1, e la
quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse
disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma
2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi
sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo
periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli
incrementi della dotazione del Fondo Poverta' non destinati
all'ampliamento del numero dei beneficiari;
h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo
4, comma 5;
i) i termini temporali per la definizione della valutazione
multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio
dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio
di cui all'articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta
ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di prima necessita'
acquistabili mediante la medesima Carta.
2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in
caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla
universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di
cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre una scala di
valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse
disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e'
costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi
familiari e di cura e alla situazione occupazionale.
3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli indicatori e
degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse
disponibili a valere sul Fondo Poverta', laddove in esito al
monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale
capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione
vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento
del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
L'estensione della platea e' individuata prioritariamente tra i
nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55 anni non
gia' inclusi all'articolo 3, comma 2.
4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997.