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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di
cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il
versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il
successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti
territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60
giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale,
concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui
al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli
equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma
1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del
presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi'
le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e
regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando
quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province
autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR
rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto,
includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i
destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo
tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al
fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di
garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei
servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla
poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a
valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro,
secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge n. 328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2
viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di
persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il
medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di
riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente
riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il
maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono
altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano
le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in
coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di
Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive
iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i
servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte
del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico
monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma
4.
Art. 8
Piano nazionale per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale
1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei
beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del beneficio
economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente
disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano nazionale per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di seguito denominato
«Piano», puo' modificare, con cadenza triennale ed eventuali