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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'
1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da
individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328
del 2000, includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e
l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa
la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui
all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni
regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di
prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione
familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui
agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli
ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli
interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti
alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a
legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede
di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni
di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al
comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio
sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui
all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere
sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di
ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di
programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14,
comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta
valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero
del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta'.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri
di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso
degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di
monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna
regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i
criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte
del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente