17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2,
lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con
riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili
del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente
specificato nel progetto personalizzato in ragione delle
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita'
organizzative dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.
150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto
di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva
di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto
in accordo con i competenti centri per l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della
salute, individuati da professionisti sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti
del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi
nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e'
riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento
a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove
opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i
medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di
collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a
valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso
al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le
condizioni.
7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo
principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto
alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in
coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse
disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse
medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del
beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia
partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi
desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo
coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione,
nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento
attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura
del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni
definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la
realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e
l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della
realizzazione dello stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica
periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e
delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato
valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un
progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a
seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la
progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi
e i servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza
nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni,
nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e d'intesa con la Conferenza unificata, sono
approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.