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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono
acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le
equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari,
oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito
all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne
emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la
definizione degli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale.
10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la
valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 6
Progetto personalizzato
1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un
progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata
effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine,
contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle
forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione e'
comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione
del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del
progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in sede
di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo
familiare come emersi nell'ambito della valutazione
multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si
intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della
condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di
cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al
ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il
beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il
nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono
definiti nel progetto personalizzato e devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si
intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i
beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando
espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di
valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli
interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui
all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del
lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative,
abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte
nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono
accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI
accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel
progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli