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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione
di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i
quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza
e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli
interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni,
assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per
l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si
coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da
ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione
sul proprio sito istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari
accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti,
tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del
nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In
particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimita' e sociali.
3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi
preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un
quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla
condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata
l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla
richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura
all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con
il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione
del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di
poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione
della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito
dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,
qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso
articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare
abile al lavoro non occupato.
6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi
preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in
mancanza, contatta nel piu' breve tempo consentito il competente
centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e il
patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni
lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi
preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e' comunicato ai
competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive
comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita'
di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una
equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale
identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori
afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal
servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti
emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche
abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona
sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto