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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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per cento. Il beneficio non puo' eccedere, in sede di prima
applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno
sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore
su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte
di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui
al comma 1 e' ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti,
esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel
caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella mensile,
l'ammontare dei trattamenti considerato e' calcolato posteriormente
all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce.
In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilita'
aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicita'
mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici
mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.
3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non
rilevano:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennita' per i tirocini finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al
beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto
personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o
dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di
tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il
nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente
ridotto ai sensi del comma 2, e' ridotto dell'ISR del nucleo
familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente
inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non gia'
compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del
beneficio e valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 11,
comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti,
non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando
ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata,
in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici
mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in
termini di fuoriuscita dall'area della poverta' in relazione alla
durata del beneficio, puo' prevedere la possibilita' di rinnovare
ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite
dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo
periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di
sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la
presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione,
i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare
modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione.
7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio,
diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il
beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva
non superiore al periodo residuo non goduto.
Art. 5
Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale