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17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad
euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2
relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione
economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli
articoli 10 e 11;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri
indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente
piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati
la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti
salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi
della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente
piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con
riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve
trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo
genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La
documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di
quattro mesi dalla data presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55
anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato,
da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la
disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di
conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei
necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno
tre mesi.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano in
stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro
dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea
fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare,
della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione
involontaria.
Art. 4
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore
di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75