17/10/2017
*** ATTO COMPLETO ***
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graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti
delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo
Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.
6. Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso
identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito
territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso
dei requisiti ed e' erogato, per la componente di cui al comma 3,
lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico
secondo le modalita' di cui all'articolo 9.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta'
nelle dichiarazioni, la situazione economica e' dichiarata mediante
DSU precompilata sulla base delle informazioni gia' disponibili
presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla
possibilita' di aggiornare la situazione reddituale, secondo le
modalita' di cui all'articolo 10.
8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa
secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.
9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui
i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate ai
sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze
tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto
delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si
incrementa il beneficio economico.
10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni
coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni
di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano
specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con
riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma
di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo
14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con
riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali,
secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione
del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15.
12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonche' di
promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono
istituiti un Comitato per la lotta alla poverta', che riunisce i
diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle poverta', che,
oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle
parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalita'
di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite
all'articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo
Poverta'.
Art. 3
Beneficiari
1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che
risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta
la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente
dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il
componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni
al momento di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: