lavoratore sia parte di una comunità familiare nella quale vi siano persone con disabilità che richiedano
un impegno più pregnante e gravoso da parte del familiare lavoratore, impegno che anche
l’inamovibilità di quest’ultimo può garantire.
30. La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali
sopra richiamati induce a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore
e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze
di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita
accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi
pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e
produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass.
25379/2016, 9201/2012).
31. In questa prospettiva applicativa, deve ritenersi che il trasferimento del lavoratore di cui al c. 5
dell’art. 33 L n. 104 del 1992 è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato
nell’ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi div’ersi.
Il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente, infatti, di
ritenere che questa corrisponda alla unità produttiva alla quale fa, invece, riferimento l’art. 2103 c.c.
(Cass. 24775/2013).
32. Tanto precisato, e ritornando all’esame dei motivi di ricorso, deve ritenersi che la Corte territoriale,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento dell’odierno ricorrente dalla sede di
Poggioreale a quella di Portici, e sulla legittimità del rifiuto di questi di rendere la prestazione nella
nuova sede di lavoro ha disatteso i principi sopra richiamati.
33. Essa, infatti, ha ritenuto illegittimo tale rifiuto sul duplice rilievo che la nuova sede di lavoro si
trovava a pochissimi chilometri di distanza da quella originaria sede e dalla abitazione del C. e che il
trasferimento avrebbe potuto essere oggetto di contestazioni nella continuità della prestazione di
lavoro. Su tale premessa ha, poi, formulato il giudizio valoriale di gravità dell’inadempimento e di
proporzionalità della sanzione espulsiva.
34. In tal modo la Corte territoriale ha omesso di svolgere qualsiasi accertamento in ordine alla
compatibilità della nuova sede di lavoro con gli obblighi di assistenza del familiare pacificamente affetto
da handicap, di indagare se il mutamento della sede di lavoro del lavoratore alterasse le condizioni di
vita del contesto familiare in cui la persona con disabilità si trovava inserita e il livello di assistenza
assicurabile dal Caracarino all’esito del mutamento della sede di lavoro. Essa, soprattutto, non ha
verificato se sussistessero effettive ragioni organizzative e produttive, insuscettibili di essere in altro
modo soddisfatte, legittimanti il trasferimento e che, in una situazione di contrapposizione di interessi
tutti a copertura costituzionale, potessero valere, alla stregua di un corretto bilanciamento di interessi,
a legittimare il trasferimento disposto dalla società e rendere nel concreto più difficoltoso il sostegno del
familiare disabile.
35. In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se vi fossero e quale importanza
rivestissero le esigenze produttive sottese al trasferimento, procedere alla valutazione della concreta
possibilità del C. di assicurare, mutato il luogo di lavoro, la dovuta assistenza al familiare portatore di
handicap al fine di operare il bilanciamento tra gli opposti interessi, indispensabili per la formulazione
del giudizio di proporzionalità, ai sensi dell’art. 1460 c. 2 c.c. (Cass. 3469/2017, 3959/2016, 4474/2015,
11430/2006).
36. Si deve, conseguentemente, cassare la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che, sulla scorta delle