allegazioni contenute nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado della società dovrà fare
applicazione dei seguenti principio di diritto
37. “Ai sensi dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24 c. 1 lett. b) della
L. 24.11.2010 n. 183, il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare
disabile convivente opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della
prestazione anche se lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva”.
38. “Ai sensi dell’art. 33 c. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall’art. 24 c. 1 lett. b)
della legge 24.11.2010 n. 183, il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa
senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di
cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da
parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato
bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente
soddisfatte”.
39. “Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui
all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato
ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il
datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche,
organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.
P .Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.