che la mensa presso il Carcere di Poggioreeale e quella presso il carcere di Portici costituiscono, ai sensi
dell’art. 2103 c.c. due autonome e distinte unità produttive poste in Comuni diversi.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966 e successive modifiche , degli artt. 2118, 2119,
2087 e 1460 c. 2 c.c. e dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992. Deduce che era incontestato che esso
ricorrente: fruiva dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992 per assistere il padre convivente affetto da
handicap grave, non aveva prestato il consenso al trasferimento presso la mensa di Portici. Sostiene
che il licenziamento è illegittimo in quanto il rifiuto di esso ricorrente di prestare servizio presso la sede
di nuova destinazione conseguiva alla illegittimità del trasferimento disposto in violazione dell’art. 33 c.
5 della L. n. 104 del 1992.
Esame dei mot ivi
8. Il primo motivo è inammissibile.
9. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità
“qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso
che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del
vizio di motivazione.” ( Cass. SS. UU 7931/2013; Cass. 19183/2016).
10. Ebbene, il ricorrente non ha formulato alcuna censura nei confronti della affermazione della Corte
territoriale, affermazione idonea da sé sola a fondare la statuizione di rigetto dell’eccezione di mancata
comunicazione del provvedimento di trasferimento, secondo cui dalla prova testimoniale era emerso
che detto provvedimento era stato comunicato al C. sia con lettera raccomandata sia oralmente e che
di siffatta comunicazione il ricorrente aveva dato atto in occasione della presentazione di una querela,
rappresentando di esserne stato informato telefonicamente prima del 17.9.2011.
11. In ogni caso, va rilevato che l’affermazione della Corte territoriale sulla ritenuta idoneità del
telegramma a far sorgere nel lavoratore la conoscenza del provvedimento di trasferimento è conforme
ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui un telegramma (cosi come una lettera
raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione,
attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata
sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio
postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto (Cass. 12954/2007, 86492006,
758/2006, 22133/2004).
12. Va rilevato che la Corte territoriale con accertamento di fatto che non può essere oggetto di
riesame in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014,
24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007) ha rilevato che il telegramma in data 28.9.2011 era
stato consegnato al lavoratore.
13. Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente, sono ammissibili diversamente da
quanto opina la resistente, che nel controricorso ha invocato le disposizioni contenute nei novellati artt.
360, 360 bis , 366 e 348 ter c. 5 c.p.c.
14. I motivi in esame risultano conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c.: il ricorrente non
si è limitato alla mera indicazione delle norme di legge che assume violate, ma ha svolto specifiche
argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo le
affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, con le quali si confrontato in maniera critica