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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2017, n. 24015
Licenziamento disciplinare – Assenza ingiustificata – Trsferimento di sede – Rifiuto
ingiustificato del lavoratore – Assistenza soggetti portatori di handicap grave – Diritto di
scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito – Necessità del consenso.
Fatto e mot ivi
1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 11 in data 8.1.2015, ha confermato la sentenza con
la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto da G. M. C., volto all’accertamento della
illegittimità e/o inefficacia del licenziamento in data 28.10.2011, intimato dalla società S. S. srl per
assenza ingiustificata dal servizio a decorrere dal 7.10.2011, e alla pronuncia dei provvedimenti
reintegratori, economici e reali.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che: la prova testimoniale aveva dimostrato che il provvedimento
relativo al trasferimento dalla mensa del carcere Poggioreale a quella del carcere di Portici era stato
comunicato a mezzo di lettera raccomandata e, il 17.9.2011, oralmente; lo stesso C. nell’atto di querela
aveva riferito che il trasferimento gli era stato comunicato telefonicamente prima del 17.9.2011; il
telegramma contenente la comunicazione del trasferimento inviato il 28.9.2011 era stato regolarmente
consegnato al lavoratore; il rifiuto del C. di svolgere la prestazione lavorativa presso la mensa di Portici
era ingiustificato perché la nuova sede di lavoro si trovava a pochi chilometri di distanza dalla originaria
sede di lavoro e dalla abitazione del lavoro del medesimo, le mansioni erano equivalenti a quelle già
affidate presso il carcere di Poggioreale, l’orario di lavoro assegnato non era incompatibile con le
esigenze del lavoratore di assicurare l’assistenza la familiare disabile; la sanzione risolutiva era
proporzionata alla condotta addebitata perché costituiva violazione dei doveri fondamentali che
incombono sul lavoratore, il quale avrebbe potuto contestare la legittimità del trasferimento nelle more
dell’adempimento della prestazione lavorativa presso la nuova sede di lavoro.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. M. C. affidato a tre motivi, al quale ha
resistito con tempestivo controricorso la Sogart Service srl.
4. La contro ricorrente in data 20.4.2016 ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore,
all’esito del decesso dell’Avvocato Riccardo Cirillo, originario difensore. Entrambe le parti hanno
depositato memorie ex art. 378 c. p. c.
Sintesi dei motivi
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa
applicazione dell’art. 13 della L. n. 300 del 1970 e/o dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992, e delle
disposizioni della contrattazione collettiva, per avere la Corte territoriale ritenuto che il provvedimento
di trasferimento fosse stato comunicato ad esso ricorrente attraverso la consegna del telegramma in
data 28.9.2011. Asserisce che il telegramma non costituirebbe prova idonea a provare l’avvenuta
comunicazione del provvedimento di trasferimento.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di
un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione delle parti e violazione della L. n. 604 del 1966,
degli artt. 2118, 2119, e 2087 c.c. e dei contratti e degli accordi nazionali di lavoro. In sostanza il
ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla qualificazione
del trasferimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992, oggetto di esplicita
censura formulata nei confronti della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
Condizionando il motivo di ricorso alla eventualità che siffatta questione sia ritenuta rilevante, deduce