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La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24015, depositata il 12 ottobre 2017, ha accolto il ricorso presentato da un
Lavoratore licenziato dalla propria Azienda per non essersi presentato in servizio presso la nuova Sede di lavoro assegnatagli. Il
Lavoratore, impegnato nell’assisteva di un familiare disabile ai sensi della Legge 104/1992, aveva giustificato il fatto di non aver preso
servizio presso la nuova Sede di lavoro (di poco più distante dalla precedente) in quanto il trasferimento era avvenuto senza il suo
consenso. Il provvedimento di licenziamento impugnato dal Lavoratore veniva confermato sia nel giudizio di primo grado che in
appello.
Nel ricorso presentato in Cassazione e finalizzato a richiedere l’illegittimità del licenziamento, i Giudici della Suprema Corte hanno
accolto il ricorso del Lavoratore.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, ha richiamato le disposizioni dell’art. 33, comma 5 della Legge
104/1992 e
sottolineato il divieto di trasferimento del Lavoratore che fornisce assistenza al disabile, in una sede diversa e più
lontana, senza il suo consenso
. Tale disposizione – hanno precisato i Giudici – deve essere letta alla luce delle norme della
Costituzione (art. 3) e della Carta di Nizza (capo 3), dalle quali è possibile evincere il riconoscimento del rispetto e della necessità di
attuare tutte le misure necessarie a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e lo sviluppo delle persone disabili.
L’efficacia della
tutela di questa categoria debole di soggetti – hanno evidenziato ancora i Giudici – si attua anche mediante la regolamentazione
del rapporto di lavoro della persona che offre assistenza, riconoscendo in capo a quest’ultima una serie di benefici e deroghe,
costituenti di fatto un limite al potere del Datore di lavoro.
In sostanza, la tutela di una persona affetta da gravi disabilità deve considerare anche l’assistenza offerta dai familiari, per
consentirgli un adeguato livello di sviluppo ed inserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo è il fulcro attorno al quale ruotano le
disposizioni della legge 104/1992 che infatti impone forti limitazioni anche in materia di lavoro, con particolare riguardo alle
prerogative del Datore di lavoro.
Nel caso di specie, dunque, la decisione dell’Azienda di trasferire il Lavoratore senza il suo assenso è stata ritenuta in violazione dei
diritti del disabile assistito. Da qui l’illegittimità del provvedimento di chiusura del rapporto di lavoro e l’accoglimento del ricorso
presentato dal Lavoratore contro il licenziamento.