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In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite,
attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499
del 18 aprile 2013.
Il
congedo facoltativo
per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà
essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all’Istituto e, per
tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con
causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele