Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Roma, 24-02-2017
Messaggio n. 828
OGGETTO:
nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 -
proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di
cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d.
legge di bilancio 2017) si rappresenta che
i congedi obbligatori
per i padri lavoratori
dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute
nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i
cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento
nazionale o internazionale) del minore.
Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già
precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto
solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente
dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro,
devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui
trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.