Istituto Nazionale Previdenza Sociale
E’ indubbio che il sistema tabellare dell’invalidità civile è quello che pone più
problemi
sia
perché le voci ivi ricomprese non sono esaustive – quindi, il ricorso
all’analogico è frequentissimo –
sia
perché a sostegno della percentuale
assegnata si trova più spesso un “complesso menomativo” per plurime infermità
concorrenti e/o coesistenti piuttosto che una singola menomazione.
A sostegno della frequenza casistica di questa osservazione, le stesse tabelle in
vigore relative all’invalidità civile , declamano nella Parte Prima le modalità di
utilizzo delle stesse
2
.
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2) NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA, la percentuale di BASE della invalidità permanente
viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a.
la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado,
esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");
b.
la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia
percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna "min-
max");
c.
se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo
al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato
sub a) e sub b).
3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i
seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i
criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per
infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di
menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra
loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il
concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli
altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE
COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole
percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale
anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella
valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0
ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce
superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai