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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Sicché, anche una valutazione apparentemente importante come quella pari o
superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in
valutazione
complessiva
anche da un coacervo cumulato di piccole invalidità a partire
dall’11%.
Premesso che si può procedere all’esclusione dalla reperibilità
solo
se il
quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso
o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della
capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%,
diventa, dunque,
davvero importante che, per scongiurare che si verifichino eccessi anche
incolpevoli nelle richieste di esonero e/o nell’attribuzione dello stesso, il medico
certificatore abbia ad unico riferimento
le patologie che sono elencate:
in caso di
invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio
, le patologie
elencate nella
Tabella E
e nelle prime
TRE CATEGORIE
della
Tabella A
annesse al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
in caso di
invalidità civile, cecità civile e sordità civile
, le patologie elencate
nella
Terza parte
: Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in
misura fissa
del D.M. 5 febbraio 1992 “
Approvazione della nuova tabella
indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti
” per le sole
FASCE PERCENTUALI
91-100
;
81-90
;
71-80
;
61-70 nei soli casi pari o maggiori del 67%.
sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed
apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione
percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la
seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita
del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la
seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi
32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua
con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita
tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.