Istituto Nazionale Previdenza Sociale
S
TATI
P
ATOLOGICI
S
OTTESI
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ONNESSI
A
LLA
S
ITUAZIONE
D
I
I
NVALIDITÀ
R
ICONOSCIUTA
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 11 gennaio 2016
Art.1 co.3
- Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di
reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve
aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari o superiore al 67 per cento.
In Italia, si deve premettere che esistono molte tipologie di invalidità, ma la
richiamata norma parla solo di “
invalidità riconosciuta
”, pertanto,
deducendone che qui viene in rilievo l’invalidità qualsiasi sia il preposto organo
giudicante che l’abbia stabilita purché pari o superiore al 67%.
Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da
dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, sono le
seguenti:.
1.
l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile;
2.
l’invalidità
del lavoro – tecnopatica e infortunistica - accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
3.
l’invalidità ordinaria previdenziale dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;
4.
l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Orbene, mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione
prevedono l’assegnazione di una percentuale di
minus
al verificarsi del rischio, la
terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a
range
categoriali.