Pagina 120 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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E’ in corso di revisione la nuova modulistica che sarà successivamente pubblicata
nella banca dati on line.
4) Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla
fruizione dei permessi
In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il
richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare
entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o
delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a :
l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità
grave,
la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della
commissione ASL,
le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità
grave, da parte di altri familiari;
allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici di legge, e di
concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del
reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica del cliente, si dispone che
per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei
permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto
limite temporale di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di
riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.
5) Validità temporale della certificazione provvisoria
Analogamente a quanto indicato nel punto precedente (4), allo scopo di evitare che
sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del
complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità
(obiettivo al quale tende la stessa ratio dell’art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n.423), si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della
legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella
patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino all’accertamento
definitivo da parte della commissione.
In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda
presentata alla citata commissione e, come indicato nella
circolare n. 32 del 2006
,
la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni
che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Inoltre, non essendo più previsto per la cosiddetta certificazione provvisoria il
termine di validità di sei mesi, per prevenire l’eventuale indebita fruizione da parte
del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della
condizione di gravità dell’handicap da parte della citata commissione, sarà cura
delle Sedi verificare periodicamente, attraverso la consultazione della procedura
INVCIV-NEW, l’esito dell’accertamento definitivo.