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6) Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i
permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti
dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile
Sempre nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale
normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei
permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre
giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave,
senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in
condizioni di disabilità grave.
In proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che la
capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare anch’esso in
condizioni di disabilità grave, non necessariamente sono riconducibili ad una
idoneità suscettibile di accertamento medico-legale.
Sicchè l’acquisizione del parere dei Dirigenti medico legali di sede, di fatto non
appare piu’ necessitato.
7) Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo
straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92
L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il
periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33
della legge 104/92.
Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso
disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della
fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico
aggiuntivo, comportando esclusivamente un'anticipazione dell’esercizio del diritto
al congedo straordinario fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti
gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.
Il Direttore generale
Crecco