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emanato dall'Istituto, incida esclusivamente sul rapporto previdenziale (che, come
noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario
il lavoratore ), e come il suo contenuto si sostanzi in un'autorizzazione preventiva al
datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo
con i contributi obbligatori.
Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può,dunque, affermare
che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto
l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto
alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della
sussistenza dei requisiti di legge.
In tale contesto l'INPS, al cui carico è posto l'onere finanziario dei benefici in
questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale
circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza
dell'erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga per pagamento
diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli ), non potendo e non dovendo
intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente
nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro.
3) Programma di assistenza
La
circolare 90/2007
aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge
104/92 che risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in cui risiedeva il
soggetto disabile, la presentazione, all’atto della richiesta, di un programma di
assistenza a firma congiunta con la persona da assistere, consistente in una
pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assistere il disabile in
situazione di gravità.
Tale modalità, a garanzia del disabile e dell’Istituto, ha incontrato diverse difficoltà
attuative.
Scopo della suddetta programmazione era quello di poter accertare, nel precipuo
interesse del disabile e a tutela della correttezza sostanziale dell’erogazione
economica, il requisito della continuità dell’assistenza, richiesto dall’art. 33, comma
3 della legge 104/92.
Ciò premesso, anche a seguito di approfondimenti sollecitati dal Garante per la
Protezione dei dati Personali e con sua approvazione, facendo seguito alle
indicazioni contenute al punto precedente (2) relativamente alla natura giuridica del
provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
cui all’art. 33 della legge 104/92 , si precisa quanto segue:
la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza
dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che compete
esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto
lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza
della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell’esercizio
del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei
permessi citati.
Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto
programma.