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La circolare INPS n.15 del 15 gennaio 2002, relativamente alle ferie non godute, stabilisce che
trascorso il termine di diciotto mesi Azienda e Lavoratore sono obbligati ad effettuare il versamento
dei contributi assicurativi (nota, per il Lavoratore provvede direttamente l’Azienda quale sostituto
d’imposta);
Si ribadisce che tale ritenuta dovrà avvenire al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno
solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all’anno 2003
troveranno scadenza al 30 giugno 2005; per le ferie 2004 al 30 giugno 2006 e così via).
…conseguentemente, nel momento in cui il Lavoratore decidesse di
utilizzare parte o tutte le ferie arretrate l’Azienda provvederà a stornare i
versamenti contributivi, rimborsando al lavoratore quanto a suo tempo
trattenuto.
Si ricorda infine che i contributi di cui trattasi – naturalmente per le quote
eventualmente non rimborsate - hanno valore anche ai fini pensionistici.
Per approfondimenti tecnici si rimanda alla già ricordata
circolare INPS n.15 del 15.01.2002.