La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e
in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcribpu.it
potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti
Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.
Il periodo di maternità non è computabile nella
durata massima della malattia ai fini del periodo
di comporto per la conservazione del posto.
E’
questa, in sintesi, la risposta del Ministero del Lavoro, con nota di
interpello n. 6123 del 16 novembre 2006, ad un quesito che chiedeva
di conoscere l’incidenza sul periodo di comporto della malattia
insorta ed il relativo trattamento economico.
Interpello n. 6123 del 16 novembre 2006 del Ministero del
Lavoro
L’art. 20 del regolamento di attuazione della Legge 1204/1971 (approvato con
Dpr 1026/1976) stabilisce che
i periodi di assistenza sanitaria per
malattia determinata da gravidanza
,
ancorché non rientrante nei casi
previsti dalla lettera a) della Legge 1204/71 (gravi complicanze della
gestazione),
o da puerperio (indipendentemente dalla sua durata)
non sono computabili nella durata prevista da leggi, regolamenti
o contratti collettivi per il trattamento normale di malattia.
Sul trattamento economico che spetta alla lavoratrice in caso di malattia durante il periodo di gravidanza (2
mesi) e puerperio (3 mesi) occorre fare riferimento al Decreto Legislativo 151/2001 articolo 22 comma 2
secondo il quale l’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra spettante per malattia, è corrisposta
tramite le modalità previste dall’art. 1 del D.L. 663/1979 (a cura del datore di lavoro) e con gli stessi criteri
previsti per l’erogazione delle prestazione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Ricordiamo che
tale trattamento nel settore credito, ai sensi dell’art. 51 del vigente CCNL, ammonta al 100% della
retribuzione (80% a carico dell’INPS ed il 20% a carico delle Banche). Sempre l’art. 51 comma 4 del
contratto prevede, inoltre, che le lavoratrici ed i lavoratori assenti dal servizio per periodi significativi a
causa di maternità, malattia o infortunio saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti
organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che
facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.