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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 è necessario
distinguere, ai fini della riscossione dell’indennità di cui trattasi, i periodi
di ferie maturati prima del 29 aprile 2003 da quelli maturati
successivamente a tale data e quindi soggetti alla disciplina prevista dal
Decreto citato.
Per le ferie maturate prima del 29 aprile 2003 è possibile procedere alla
monetizzazione dei periodi di ferie residui.
Dopo il 29 aprile 2003, l’articolo 10 del Decreto prevede il riconoscimento di un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e in relazione a tale periodo
minimo vieta il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione di rapporto.
Di conseguenza, per i periodi di ferie maturati successivamente al
29 aprile 2003 è possibile la monetizzazione delle ferie solo per i
giorni eccedenti il periodo minimo di quattro settimane o per quelli
residui al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Dopo il 31 dicembre 2007, termine di
scadenza
del
“superbonus”,
è
possibile,
comunque,
continuare
l’attività lavorativa ed i contributi
versati successivamente a tale termine
daranno diritto ad un supplemento di
pensione.