5. Validità temporale della certificazione provvisoria
6. Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i
permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi
previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile
7. Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario
con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92
Premessa
La crescita della domanda di servizio espressa dai diversi portatori di interesse
(principalmente lavoratori ed aziende) in termini non soltanto quantitativi, ma
anche qualitativi, nell'area dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili e
rivolta alle strutture centrali e periferiche dell'Istituto, impone una riconsiderazione
delle attuali prassi operative, finalizzata a conseguire maggiore tempestività,
trasparenza e correttezza nella concessione dei benefici in questione.
1) Gestione informatica delle domande
In tale contesto, assume importanza fondamentale la gestione dell'intero processo
mediante le specifiche applicazioni informatiche ed a tale scopo si dispone che, con
decorrenza immediata:
1. tutte le domande siano sottoposte a protocollazione informatica,
2. tutte le domande siano acquisite nella procedura di gestione,
3.
tanto il provvedimento di concessione, quanto quello di diniego dei permessi e
dei congedi siano esclusivamente prodotti dalla procedura di gestione ed inviati
al lavoratore ed al rispettivo datore di lavoro. A tale proposito si allega lo
schema di lettera di accoglimento.
2) Natura giuridica del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del
diritto alla fruizione dei permessi
Riguardo alla natura ed all'efficacia del provvedimento dell'Istituto di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi de quo, è necessario offrire
agli operatori delle Sedi ed alle diverse categorie di utenti, ulteriori informazioni.
A tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005
n.175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene, innanzitutto,
enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario
dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".
La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del
precedente, e precisamente: "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato
a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente
all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del
permesso retribuito".
Da tutto quanto sopra esposto, emerge con nettezza come il provvedimento di
riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n.104/1992